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INDAGINI ASSEGNO DI MANTENIMENTO

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INDAGINI ASSEGNO DI MANTENIMENTO

 

Con la separazione personale, sia consensuale che giudiziale, il vincolo matrimoniale viene sospeso mentre decade al momento del divorzio. Nel lasso di tempo che intercorre tra la separazione ed il divorzio lo status giuridico di coniuge rimane inalterato, si congelano esclusivamente quei doveri di assistenza morale e collaborazione mentre rimane attivo il dovere di assistenza materiale che fa determinare l’assegno di mantenimento per il coniuge che necessita di sostenimento economico laddove sia privo di propri redditi o non sia sufficiente per soddisfare i propri bisogni.

Le parti possono chiedere in qualsiasi momento di modificare le decisioni relative all’assegno di mantenimento stabilite durante la separazione nei confronti della prole e dei coniugi, ma solo dopo aver ascoltato le richieste di entrambe le parti, il Tribunale provvede alla modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento.

Nel caso dei coniugi solitamente si intercorre alla revoca dell’assegno di mantenimento, quando il coniuge beneficiario del mantenimento inizia a svolgere un’attività lavorativa ottenendo stabilità economica in modo autonomo oppure nel caso in cui ci si sposa nuovamente con una terza persona viene ma non nel caso di una convivenza che, secondo l’attuale normativa, non determina in modo automatico la deroga del diritto all’assegno.

Si precisa però che nel caso in cui è il coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento a sposarsi nuovamente non è in nessun caso esonerato dalle responsabilità stabilite dalla separazione.

Diversa è invece la situazione per il mantenimento dei figli che mira a tutelare l’interesse superiore della crescita della prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di quest’ultima.

L’assegno di mantenimento verrà erogato  finché il figlio non avrà  un lavoro stabile che gli assicuri la completa indipendenza economica e la possibilità di crescita per un futuro adeguato alle proprie aspettative, quindi il mantenimento non cessa al raggiungimento del diciottesimo compleanno del soggetto come in molti erroneamente credono, ma il mantenimento può essere negato o detratto nel caso in cui un figlio maggiorenne ne abusi rifiutando palesi occasioni lavorative che gli permettano di ottenere l’indipendenza economica.

Tuttavia, secondo la Cassazione civile sez. 1 del 7 aprile del 2006 n. 8221, è da sottolineare la distinzione tra il rifiuto di una buona possibilità lavorativa, che aiuterebbe il ragazzo nel raggiungimento dei propri obiettivi, e la rinuncia di un lavoro perché deleterio e controproducente per le aspirazioni, le capacità e il percorso scolastico conseguito negli anni.

 

I CASI PIÙ FREQUENTI E LE INDAGINI PER LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

 
  • Documentazione di attività lavorative "in nero"
  • Accertamento convivenza more uxorio
  • Verifica dell'effettivo tenore di vita del coniuge e dei figli maggiorenni
  • Occupazione attuale
  • Identità del loro nuovo partner o coniuge
  • Nuove imprese
  • Nuovi investimenti
  • Nuove proprietà immobiliari
  • Nuova attività
  • Variazione del reddito
 
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