Faq Investigazioni

Di seguito riportiamo alcune delle Frequently asked question ovvero le domande che più frequentemente
sono poste a un investigatore privato:

 

Un investigatore privato si definisce “legalmente autorizzato” quando risulta essere in possesso di una licenza rilasciata dalla Prefettura di competenza, quest’ultima deve essere esposta e ben visibile presso gli uffici della sede dell’agenzia investigativa associata alla tabella tariffaria depositata presso gl’uffici della Prefettura che ha concesso la licenza investigativa.

Il detective abusivo contrariamente non avendo depositato alcun tariffario, tende ad applicare tariffe non consone al tipo di attività richiesta e generalmente tende ad accogliere i suoi clienti in luoghi anomali non relativi alla propria sede, quali; bar, hotel, ristoranti ecc ecc…

Inoltre oggi, in un periodo storico dove il web è ricco di informazioni è facile carpire indizi che possono aiutarci a capire se l’investigatore privato che stiamo contattando sia legalmente autorizzato oppure no; nel primo caso il detective avrà probabilmente un sito ufficiale con riportato la propria sede legale ed il numero di partita IVA, cosa che mancherà sicuramente a chi svolge la professione in modo abusivo, altro dettaglio importante, ma non vincolante, è la presenza sul sito di un telefono di rete fissa e non solo la presenza di un numero di cellulare.

AG.I.TE.R. INVESTIGAZIONI risulta essere un’agenzia investigativa regolarmente autorizzata dalla Prefettura di Roma da oltre dieci anni.

 

Assolutamente NO. Senza licenza investigativa rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza), non è possibile effettuare investigazioni private o qualsiasi attività che preveda la raccolta di informazioni sensibili di terzi per conto di privati, ne tanto meno effettuare riprese e/o scatti fotografici per lo stesso fine. Inoltre si precisa che effettuare un pedinamento per svolgere un indagine per conto proprio e/o conto terzi risulta essere un reato.

 

Assolutamente NO. Ai sensi dell’art. 617 del C.P. è prevista una reclusione che va dai 6 mesi ai 4 anni per chiunque, salvo specifici casi previsti dalla legge, utilizzi apparecchiature o strumenti in grado di intercettare od impedire comunicazioni telefoniche tra persone. Tutto ciò è considerato commettere un delitto contro la persona.

 

La nostra agenzia è in grado di svolgere delicati incarichi investigativi anche su territorio estero rispettando le locali leggi vigenti avendo già maturato negl’anni esperienze di tale tipo operando sia autonomamente che in collaborazione con agenzie di altre nazioni.